FONTE: https://www.partitaiva.it
Aprire delle parafarmacie non è difficile, ma bisogna informarsi con precisione sulle procedure da seguire e assumere un farmacista iscritto all’Albo.
Tre italiani su dieci utilizzano prodotti salutistici venduti presso la grande distribuzione e nelle erboristerie. Ma perché non offrire loro un punto in cui, oltre ai prodotti dimagranti, di dermocosmesi, di fitoterapia, integratori e articoli sanitari trovare anche alcuni farmaci di classe C?
Dal 2006 la normativa di settore ha favorito la nascita delle parafarmacie.
Il D. L. 223/2006, denominato decreto Bersani, poi convertito nella legge n. 248 del 04/08/2006, ha infatti liberalizzato la vendita di alcuni farmaci negli esercizi commerciali, quali i farmaci di fascia C. Nelle parafarmacie è possibile vendere, oltre ai prodotti del comparto del benessere (cosmetici, integratori, articoli erboristici, sanitari e prodotti per l’infanzia) i farmaci industriali da banco non soggetti a prescrizione medica (detti per brevità OTC, da banco, e SOP, ovvero Senza Obbligo di Prescrizione) e la maggior parte dei prodotti omeopatici.
Le parafarmacie, diversamente dalle farmacie, possono essere gestite anche da titolare senza Laurea in Farmacia ed i prodotti, ad eccezione dei farmaci, possono essere venduti da personale non laureato.
C’è però da sottolineare che, come previsto dalla Legge Bersani, i farmaci senza obbligo di prescrizione devono comunque essere venduti in presenza di un farmacista abilitato, ovvero di un Dottore in Farmacia che abbia superato l’esame di stato e sia iscritto all’Ordine dei Farmacisti.
Quindi non è necessario che il titolare dell’attività sia farmacista e neanche che tutti i prodotti medicinali vengano personalmente consegnati al cliente dal farmacista, ma è comunque necessario che un farmacista sia sempre presente durante tutto l’orario di apertura per assistere clienti e colleghi.
Le parafarmacie possono essere costituite sia sotto forma di società di persone sia sotto forma di società di capitali (da non sottovalutare l’ipotesi di costituire una società semplificata a responsabilità limitata, introdotta dal decreto liberalizzazioni per i giovani under 35).
Un’altra differenza sta nel fatto che le parafarmacie non possono utilizzare la scritta “farmacia”, la croce verde o i simboli identificativi che possano indurre il consumatore a credere che si tratti di farmacia.
La procedura per l’avvio dell’attività è abbastanza semplice, e prevede: Denuncia di Inizio Attività al Comune di appartenenza presso l’ufficio commercio. Può essere presentata personalmente, tramite fax, PEC o posta raccomandata utilizzando la modulistica messa a disposizione dallo stesso Comune; Comunicazione Unica alla Camera di Commercio; Comunicazione al Ministero della Salute che rilascerà il codice per la tracciabilità del farmaco. Il responsabile dovrà registrarsi sul portale del Ministero indicando i propri dati anagrafici. Al termine della registrazione riceverà una e-mail contenente il codice utente e la password per accedere al sistema e richiedere il profilo di Responsabile per la Comunicazione per la Tracciabilità del Farmaco; La Denuncia di inizio attività deve essere completata in tutte le sue parti, allegati compresi, firmata in originale dal titolare/legale rappresentante dell’attività, e presentata in triplice copia. Prima dell’apertura devono passare 30 giorni dall’avvenuta comunicazione. Dopo di che è necessaria una comunicazione alla Regione, all’Agenzia del Farmaco e all’Ordine dei farmacisti. Una soluzione alternativa per aprire una parafarmacia è il Franchising. In questo modo è possibile beneficiare di know how commerciale e amministrativo, assistenza e formazione nonché sfruttare la forza di un brand già presente sul mercato. L’affiliazione in franchising consente, inoltre, di confrontarsi con aziende specializzate anche in fase di sviluppo, progettazione e definizione degli obiettivi.